giovedì 6 settembre 2018

Il Baratto Amministrativo: questo sconosciuto


Torniamo alla carica con il baratto amministrativo. Si, anche perché l’Associazione “Castel Gandolfo in Movimento” non ha contezza sugli sviluppi che ha avuto la Delibera di Giunta Comunale nr. 71 del 22 agosto del2017 avente oggetto: “Convenzione con il Tribunale di Velletri per losvolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità/messa alla prova: attod'indirizzo”,  ma ha evidenza certa che le parole continuano a rimanere tali.
Come al solito a Castel Gandolfo si continua a vivere nel mondo dei sogni, un mondo dove si vince raccontando le favole ai cittadini. A questo punto non ho più dubbi ad interpretare quanto detto dal nostro primo cittadino in occasione della riunione di Consiglio Comunale tenutasi il 23 giugno 2017. Parole di apprezzamento indirizzate ai cittadini che hanno creduto nel suo modo di fare politica (quale?) e del lavoro fino a quel momento svolto da lei e dalla sua Giunta (quale?). Poi, a conclusione della sceneggiata, la ciliegina sopra la torta: “certamente ci sarà la posizione netta ma nei confronti di chi vuole invece soltanto raggiungere altri interessi che non hanno niente a che vedere con il bene comune” (Cfr. trascrizione del 23 giugno 2017). Quante iniziative "per il bene comune" sono state intraprese e portate a termine da questa maggioranza? Nessuna.
Prendiamo per esempio il baratto amministrativo, bocciato da questa amministrazione con futili motivi. Questa Associazione continua a crederci e invita tutta la politica castellana a riprendere in esame tale progetto. Per il bene comune, per il bene di tutta la comunità castellana.
COS'È?
Il baratto amministrativo consente al contribuente di compensare il suo debito fiscale con l'ente locale creditore svolgendo in favore di questi, lavori socialmente utili. Il Ministero dell'Ambiente con la delibera n. 27/2018 chiarisce che, come previsto dall'art. 190 del D. Lgs. n. 50/2016, il cittadino può intervenire sulle aree verdi pubbliche dell'ente creditore svolgendo attività di pulizia, abbellimento, manutenzione o valorizzazione, attraverso iniziative culturali di vario genere, riconducibili al decoro urbano o alla cultura. Occorre però che il baratto sia previsto da un regolamento comunale e che il bilancio di previsione stabilisca annualmente l'importo che l'ente è disposto ad accettare in sostituzione dell'imposta. Il baratto può essere ammesso anche per compensare crediti extra tributari, ma l'ente deve verificare che l'attività sia effettivamente prestata dal contribuente prima di procedere alla contabilizzazione dello sgravio o della compensazione.

LA DISCIPLINA
Il baratto amministrativo oggetto della delibera n. 27/2018 del Ministero dell'Ambiente trova la sua fonte nell'art. 190 del D. Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici - secondo il quale: "Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa."
La lettura della norma è fondamentale per comprendere a quali conclusioni è giunto il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda l'istituto del baratto amministrativo.

BARATTO AMMINISTRATIVO: NO PER INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nella delibera n. 27/2018 chiarisce i limiti del baratto amministrativo, misura che consente, a chi è in debito con un ente territoriale di appartenenza per il mancato pagamento dei tributi locali, di pagare il quantum dovuto, svolgendo lavori socialmente utili. In questo modo gli enti possono avvalersi di manodopera aggiuntiva per restituire pulizia e decoro a strade e aree verdi e i contribuenti possono estinguere i loro debiti lavorando. C'è un limite però al baratto amministrativo. Non si può ricorrere a questo strumento per svolgere attività di natura imprenditoriale, come la creazione o la gestione di chioschi, ristorazione o altre attività a pagamento che interessino aree verdi pubbliche.

BARATTO AMMINISTRATIVO: QUANDO NASCE E PERCHÉ
Nella delibera del Ministero si ricorda che il baratto amministrativo, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 24 del d.l n. 133 del 12/09/2014, convertito nella legge n. 164 datata 11/11/2014, meglio nota come "Sblocca Italia" è una manifestazione del partenariato sociale, espressione, a sua volta, del principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nell'art. 118, ultimo comma della Costituzione. In base ad esso, se i pubblici poteri hanno l'obbligo di svolgere i compiti sussidiari di coordinamento, programmazione e gestione, ai cittadini spetta la cura dei bisogni della collettività e delle attività di interesse collettivo.

BARATTO AMMINISTRATIVO: LE PRECISAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
Come riportato dalla delibera del Ministero la Corte dei Conti si è pronunciata in diverse occasioni sul baratto amministrativo "precisando tra l'altro che il precetto normativo dell'art. 190 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha ripreso in massima parte le espressioni testuali del precedente art. 24 del dl n. 133 del 2014 ma ha completato l'istituto attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale, cosicché deve ritenersi che l'area di intervento concerna i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero dei beni pubblici, e che l'utilità retrocessa dall'amministrazione per la prestazione eseguita non preveda lucro, bensì riduzione o esenzione dei tributi corrispondenti all'attività svolta dal privato o dall'associazione, in funzione dell'utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale."

PER ATTIVARE IL BARATTO SERVE UN REGOLAMENTO
La delibera afferma inoltre che l'istituto del baratto amministrativo non può essere attivato a livello locale applicando direttamente l'art. 190 del D. Lgs. n. 50/2016. Ogni ente deve infatti emettere una delibera avente natura di atto regolamentare, come precisato dalla Corte dei Conti, che stabilisca per quali interventi è ammessa l'esenzione o la riduzione del tributo locale (Tasi, Imu, Tari, fiscalità locale). "E' necessario dunque, che ciascun ente territoriale si doti, allo scopo, di una previa regolazione a carattere generale, che ne riaffermi il riferimento a specifici progetti finalizzati) e l'incidenza su ambiti limitati. (…) La natura regolamentare di tale delibera implica, di riflesso, la competenza del Consiglio, ad adottarla (…) non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per avere effetto dal primo gennaio dell'anno successivo."
L'ente locale infatti, per mantenere gli equilibri economici necessari al suo funzionamento, deve stimare anticipatamente la minore entrata conseguente alla riduzione o all'esenzione della tassa locale. Ogni anno, sia i regolamenti che i bilanci di previsione devono prestabilire i limiti d'importo che l'ente è disposto ad accettare in cambio della rinuncia al credito tributario, individuando anche il tipo di tributo che condurrà ad una minore entrata.
Aperture dalla Corte dei Conti infine per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al baratto amministrativo "per quanto riguarda crediti di natura extra tributaria, connessi con l'erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale". Anche se, come chiarisce ad un certo punto la delibera "L'attività personale sostitutiva non può estrinsecarsi su base volontaria al servizio della collettività di riferimento" e "l'amministrazione dovrà porre in essere gli strumenti di controllo necessari ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia effettivamente eseguita e/o il risultato prefissato sia completamente raggiunto, prima di procedere alla contabilizzazione dell'utilità a sgravio, compensazione o riduzione del credito extra tributario."


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