Torniamo alla carica con il baratto amministrativo. Si,
anche perché l’Associazione “Castel Gandolfo in Movimento” non ha contezza sugli
sviluppi che ha avuto la Delibera di Giunta Comunale nr. 71 del 22 agosto del2017 avente oggetto: “Convenzione con il Tribunale di Velletri per losvolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità/messa alla prova: attod'indirizzo”, ma ha evidenza certa che le parole continuano a rimanere tali.
Come al solito a Castel Gandolfo si continua a vivere nel
mondo dei sogni, un mondo dove si vince raccontando le favole ai cittadini. A questo
punto non ho più dubbi ad interpretare quanto detto dal nostro
primo cittadino in occasione della riunione di Consiglio Comunale tenutasi il 23 giugno 2017. Parole di apprezzamento
indirizzate ai cittadini che hanno creduto nel suo modo di fare politica
(quale?) e del lavoro fino a quel momento svolto da lei e dalla sua Giunta
(quale?). Poi, a conclusione della sceneggiata, la ciliegina sopra la torta: “certamente
ci sarà la posizione netta ma nei confronti di chi vuole invece soltanto
raggiungere altri interessi che non hanno niente a che vedere con il bene
comune” (Cfr. trascrizione del 23 giugno 2017). Quante iniziative "per il bene comune" sono state intraprese e portate a termine da questa maggioranza? Nessuna.
Prendiamo per esempio il baratto amministrativo, bocciato da
questa amministrazione con futili motivi. Questa Associazione continua a crederci e invita tutta la politica castellana a riprendere in esame tale progetto. Per il bene comune, per il bene di tutta la comunità castellana.
COS'È?
Il baratto amministrativo consente al contribuente di
compensare il suo debito fiscale con l'ente locale creditore svolgendo in
favore di questi, lavori socialmente utili. Il Ministero dell'Ambiente con la
delibera n. 27/2018 chiarisce che, come previsto dall'art. 190
del D. Lgs. n. 50/2016, il cittadino può intervenire sulle aree verdi pubbliche
dell'ente creditore svolgendo attività di pulizia, abbellimento, manutenzione o
valorizzazione, attraverso iniziative culturali di vario genere, riconducibili
al decoro urbano o alla cultura. Occorre però che il baratto sia previsto da un
regolamento comunale e che il bilancio di previsione stabilisca annualmente l'importo
che l'ente è disposto ad accettare in sostituzione dell'imposta. Il baratto può
essere ammesso anche per compensare crediti extra tributari, ma l'ente deve
verificare che l'attività sia effettivamente prestata dal contribuente prima di
procedere alla contabilizzazione dello sgravio o della compensazione.
LA DISCIPLINA
Il baratto amministrativo oggetto della delibera n. 27/2018
del Ministero dell'Ambiente trova la sua fonte nell'art. 190 del D. Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici - secondo il quale: "Gli enti
territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la
realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti
presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad
un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione
mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di
recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti
territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al
tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili
alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della
partecipazione dei cittadini alla stessa."
La lettura della norma è fondamentale per comprendere a
quali conclusioni è giunto il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda
l'istituto del baratto amministrativo.
BARATTO AMMINISTRATIVO: NO PER INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare, nella delibera n. 27/2018 chiarisce i limiti del baratto amministrativo,
misura che consente, a chi è in debito con un ente territoriale di appartenenza
per il mancato pagamento dei tributi locali, di pagare il quantum dovuto,
svolgendo lavori socialmente utili. In questo modo gli enti possono avvalersi
di manodopera aggiuntiva per restituire pulizia e decoro a strade e aree verdi
e i contribuenti possono estinguere i loro debiti lavorando. C'è un limite però
al baratto amministrativo. Non si può ricorrere a questo strumento per svolgere
attività di natura imprenditoriale, come la creazione o la gestione di
chioschi, ristorazione o altre attività a pagamento che interessino aree verdi
pubbliche.
BARATTO AMMINISTRATIVO: QUANDO NASCE E PERCHÉ
Nella delibera del Ministero si ricorda che il baratto
amministrativo, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 24 del d.l n. 133 del 12/09/2014, convertito nella legge n. 164 datata 11/11/2014, meglio nota
come "Sblocca Italia" è una manifestazione del partenariato sociale,
espressione, a sua volta, del principio di sussidiarietà orizzontale contenuto
nell'art. 118, ultimo comma della Costituzione. In base ad esso, se i pubblici
poteri hanno l'obbligo di svolgere i compiti sussidiari di coordinamento,
programmazione e gestione, ai cittadini spetta la cura dei bisogni della collettività
e delle attività di interesse collettivo.
BARATTO AMMINISTRATIVO: LE PRECISAZIONI DELLA CORTE DEI
CONTI
Come riportato dalla delibera del Ministero la Corte dei
Conti si è pronunciata in diverse occasioni sul baratto amministrativo
"precisando tra l'altro che il precetto normativo dell'art. 190 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha ripreso in massima parte le espressioni testuali del
precedente art. 24 del dl n. 133 del 2014 ma ha completato l'istituto
attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale,
cosicché deve ritenersi che l'area di intervento concerna i servizi
strumentali, le iniziative culturali e il recupero dei beni pubblici, e che
l'utilità retrocessa dall'amministrazione per la prestazione eseguita non
preveda lucro, bensì riduzione o esenzione dei tributi corrispondenti
all'attività svolta dal privato o dall'associazione, in funzione dell'utilità
che ne deriva alla pubblica amministrazione locale."
PER ATTIVARE IL BARATTO SERVE UN REGOLAMENTO
La delibera afferma inoltre che l'istituto del baratto
amministrativo non può essere attivato a livello locale applicando direttamente
l'art. 190 del D. Lgs. n. 50/2016. Ogni ente deve infatti emettere una delibera
avente natura di atto regolamentare, come precisato dalla Corte dei Conti, che
stabilisca per quali interventi è ammessa l'esenzione o la riduzione del
tributo locale (Tasi, Imu, Tari, fiscalità locale). "E' necessario dunque,
che ciascun ente territoriale si doti, allo scopo, di una previa regolazione a
carattere generale, che ne riaffermi il riferimento a specifici progetti
finalizzati) e l'incidenza su ambiti limitati. (…) La natura regolamentare di
tale delibera implica, di riflesso, la competenza del Consiglio, ad adottarla
(…) non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per avere
effetto dal primo gennaio dell'anno successivo."
L'ente locale infatti, per mantenere gli equilibri economici
necessari al suo funzionamento, deve stimare anticipatamente la minore entrata
conseguente alla riduzione o all'esenzione della tassa locale. Ogni anno, sia i
regolamenti che i bilanci di previsione devono prestabilire i limiti d'importo
che l'ente è disposto ad accettare in cambio della rinuncia al credito
tributario, individuando anche il tipo di tributo che condurrà ad una minore
entrata.
Aperture dalla Corte dei Conti infine per quanto riguarda la
possibilità di ricorrere al baratto amministrativo "per quanto riguarda
crediti di natura extra tributaria, connessi con l'erogazione di servizi
pubblici o di prestazioni a domanda individuale". Anche se, come chiarisce
ad un certo punto la delibera "L'attività personale sostitutiva non può
estrinsecarsi su base volontaria al servizio della collettività di
riferimento" e "l'amministrazione dovrà porre in essere gli strumenti
di controllo necessari ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia
effettivamente eseguita e/o il risultato prefissato sia completamente
raggiunto, prima di procedere alla contabilizzazione dell'utilità a sgravio,
compensazione o riduzione del credito extra tributario."
VOLERE È POTERE
I PRECEDENTI:
Il Comune di Vignanello (VT) già lo fa. Qui di seguito l'Avviso con gli allegati:
Avviso pubblico
Schema di domanda (doc)
Schema di domanda (pdf)
Regolamento del baratto amministrativo
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