Legge Regionale nr. 29 del 6 ottobre 1997 - Art. 25 Personale di
sorveglianza
1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato Guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria,
nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e
nei limiti territoriali
delle aree naturali protette
attribuite alla sua competenza.
2. Al Guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi
e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione
dell'area stessa e da
ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione.
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Abbiamo effettuato istanza al Parco Regionale dei Castelli Romani di accesso agli atti (nr. 27/2018 in
data 31 maggio 2018) per conoscere quanti verbali sono emessi dal 2010 al 2018
ai trasgressori del “divieto di navigazione a motore nel Lago Albano” dettato
dalla legge regionale nr. 2 del 1984. Risposta negativa per le seguenti motivazioni: 1) l’istanza non contiene
alcuna destinazione del destinatario oggetto dei dati ricercati; 2) l’istanza
contiene riferimenti temporali eccessivamente generici e non processabili.

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